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La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 fa il punto sulle novità del D.L. n. 159/2025 (convertito in L. n. 198/2025) che impattano su controlli e adempimenti, soprattutto in subappalto e nei contesti “più a rischio”.
1) Controlli più mirati: il “faro” va su appalti e subappalti
Il messaggio agli ispettori è chiaro: l’attività di vigilanza deve orientarsi prioritariamente verso i datori di lavoro che operano in subappalto, sia pubblico che privato. La programmazione dei controlli deve considerare più fonti informative, incluse le notifiche preliminari dei cantieri, nelle quali ora devono essere indicate anche le eventuali imprese che lavorano in subappalto.
In parallelo, il D.L. n. 159/2025 integra quanto già previsto dal D.L. n. 19/2024 sul rilascio della Lista di conformità INL: senza entrare in tecnicismi, l’idea è che i controlli si concentrino dove è più facile trovare irregolarità, specialmente nelle catene di appalto.
Metafora pratica: pensa ai subappalti come a una “filiera”. Se un anello è fragile, l’INL tende a controllare tutta la catena.
Esempio (Italia reale, caso tipico): un’impresa impiantistica che lavora in subappalto in un cantiere pubblico. Se in notifica preliminare risultano più subappaltatori, per l’INL diventa più facile selezionare quel cantiere per i controlli.
2) Cantieri: tessera (badge) più “sicura” e sanzioni per chi sgarra
Per le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto/subappalto (pubblici o privati) — e anche in ulteriori ambiti “a rischio elevato” che saranno individuati da un prossimo decreto ministeriale — viene rafforzato l’obbligo della tessera di cantiere (il classico “badge”).
Novità operativa: la tessera dovrà includere anche un codice univoco anticontraffazione, con specifiche che saranno definite da un prossimo decreto ministeriale.
Attenzione alle conseguenze: se il datore di lavoro/dirigente non fornisce ai lavoratori il badge di cantiere, scatta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.
Esempio (Italia reale, caso tipico): cantiere condominiale con tre ditte. Se due operai entrano senza badge, la sanzione non è “una tantum”: si conteggia per lavoratore.
3) Patente a crediti: dal 2026 scattano decurtazioni e aumentano le soglie minime
La Patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per operare nei cantieri temporanei o mobili, riceve integrazioni importanti.
Lavoro “nero” dal 1° gennaio 2026
Per gli illeciti di lavoro “nero” commessi dal 1° gennaio 2026, la decurtazione è pari a 5 punti per ogni lavoratore coinvolto, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. La decurtazione consegue già alla notifica del verbale unico di accertamento.
È prevista anche un’ulteriore decurtazione di 1 punto per singolo lavoratore in presenza di aggravanti legate, ad esempio, all’impiego di lavoratori stranieri in specifiche condizioni, minori in età non lavorativa, oppure beneficiari di Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o Supporto per la formazione e il lavoro (come richiamato nel documento).
Patente sotto i 15 punti (o titolo equivalente): minimo più alto
Per la violazione dell’obbligo di possedere la patente con almeno 15 punti (o titolo equivalente), commessa dal 1° ottobre 2024, la sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a una soglia minima. Questa soglia minima aumenta da 6.000 a 12.000 euro.
In più, la sanzione è cumulata con l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi. La soglia minima indicata non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall’art. 301-bis del D.Lgs. 81/2008 (come richiamato nel testo).
Sospensione cautelare fino a 12 mesi dopo infortuni gravi
Per rendere operativa la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi in caso di infortuni con morte o inabilità permanente, viene evidenziato il flusso informativo: le Procure devono trasmettere tempestivamente all’INL le informazioni necessarie. L’adozione della sospensione si basa sugli elementi acquisiti (anche tramite verbali dei pubblici ufficiali intervenuti), e — se le responsabilità non sono chiare e servono approfondimenti solo giudiziari — la sospensione non potrà essere adottata.
Esempio (Italia reale, caso tipico): piccola ditta edile che lavora in subappalto con commesse brevi. Se entra in cantiere senza i 15 punti minimi, il rischio non è solo la multa: può arrivare anche lo stop dai lavori pubblici per 6 mesi.
4) Sicurezza “di tutti i giorni”: scale, lavori in quota, DPI e anche prevenzione di molestie
Qui molte aziende si scoprono vulnerabili, perché sono aspetti pratici e spesso “dati per scontati”.
Scale verticali (art. 113 D.Lgs. 81/2008): requisiti rafforzati
Le scale verticali fissate a un supporto, usate come accesso, con altezza > 5 metri e inclinazione > 75°, devono essere dotate — in alternativa, in base alla valutazione del rischio — di:
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un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, oppure
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una gabbia di sicurezza.
Per le scale verticali permanenti già installate entro il 31 ottobre 2025, l’obbligo di adeguamento decorre dal 1° febbraio 2026.
Lavori in quota (art. 115): prima protezioni collettive
Viene ribadita la priorità delle misure collettive rispetto alle individuali. Nei lavori in quota, le protezioni collettive da privilegiare sono:
a) parapetti
b) reti di sicurezza
Solo se queste soluzioni non sono praticabili, si passa ai sistemi individuali idonei (trattenuta, posizionamento, accesso/posizionamento mediante funi in condizioni particolari, e arresto caduta solo in via residuale).
DPI e indumenti “che diventano DPI”
Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI e oggi questo obbligo si applica anche agli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI. Tradotto: nel DVR va chiarito quali capi sono “solo divisa” e quali invece sono dispositivi di protezione.
Prevenzione di condotte violente o moleste
Tra le misure generali di tutela (Titolo II del D.Lgs. 81/2008) è prevista anche la programmazione di misure per prevenire condotte violente o moleste verso i lavoratori.
Metafora pratica: non basta “avere la cassetta degli attrezzi”. Serve anche l’etichetta: cosa è indispensabile, cosa è obbligatorio, cosa va controllato periodicamente.
5) Formazione, comunicazioni e “scadenze” che si incrociano
Ci sono alcune novità che, se gestite bene, ti fanno risparmiare tempo (e problemi) quando arriva un controllo.
Comunicazioni obbligatorie: dal 1° aprile 2026 anche via SIISL
Dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie (art. 9-bis D.L. 510/1996) possono essere effettuate anche tramite SIISL, secondo modalità che saranno definite da un prossimo decreto ministeriale.
Formazione salute e sicurezza: più tracciabilità e regole per RLS
Tra le integrazioni:
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un prossimo Accordo Stato-Regioni definirà requisiti e criteri per l’accreditamento dei soggetti formatori;
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per gli RLS anche nelle imprese sotto i 15 dipendenti è previsto l’obbligo di aggiornamento periodico, secondo la contrattazione collettiva nazionale;
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le competenze acquisite in formazione vanno registrate sul fascicolo elettronico del lavoratore e sul fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, per integrare i dati nel SIISL;
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per imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande, viene introdotta una deroga: il termine massimo per concludere formazione (e addestramento, se previsto) è 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio dell’utilizzazione in somministrazione).
Sorveglianza sanitaria: visite in orario e nuove indicazioni
Si chiarisce che i controlli sanitari sono computati nell’orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi. Inoltre:
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il medico competente deve informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica;
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è prevista la possibilità di accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze (con condizioni e modalità demandate a un prossimo Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026);
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gli organismi paritetici e la bilateralità (fino a 10 lavoratori) possono favorire la sorveglianza sanitaria tramite convenzioni con ASL o medici competenti.
Esempio (Italia reale, caso tipico): un ristorante stagionale assume personale a inizio stagione. La regola dei 30 giorni per completare formazione/addestramento diventa una scadenza da mettere in agenda subito, non “quando capita”.
Checklist pratica: 7 cose da controllare prima che arrivi l’INL
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Se lavori in appalto/subappalto, verifica che in notifica preliminare siano indicate le imprese in subappalto quando richiesto.
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In cantiere, controlla che tutti abbiano la tessera/badge (e preparati al futuro codice anticontraffazione).
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Patente a crediti: assicurati di avere almeno 15 punti (o titolo equivalente) prima di entrare in cantiere.
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Se hai scale verticali >5m e >75°, verifica l’adeguamento (sistema anticaduta o gabbia) entro le scadenze previste per gli impianti già presenti.
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Nei lavori in quota, documenta la priorità a parapetti e reti prima dei DPI.
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Aggiorna il DVR indicando chiaramente quali indumenti sono DPI.
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Pianifica formazione e sorveglianza sanitaria: registra competenze, rispetta le finestre (es. 30 giorni nel turismo/ristorazione).
Conclusione
Queste novità non servono a “fare paura”: servono a rendere i controlli più mirati e le regole più chiare, soprattutto nei contesti dove il rischio (e l’irregolarità) può aumentare. Se vuoi evitare sorprese, il metodo migliore è uno: fare un check preventivo e mettere in ordine documenti e procedure, prima dell’ispezione.
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Francesco Paolo La Francesca – Consulente Tributario Qualificato ATI n° 309 e Certificato UNI 11511.

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