Il regime forfettario è il “regime naturale” per molte persone fisiche che svolgono un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale: può riguardare sia chi è già attivo sia chi avvia una nuova attività.
1) Requisiti per entrare (o restare) nel forfettario nel 2026
✅ Soglia ricavi/compensi: 85.000 euro
Per applicare il forfettario nel 2026, nell’anno precedente i ricavi/compensi (ragguagliati ad anno) devono essere non superiori a 85.000 euro.
Come si calcola il limite (attenzione a questi casi):
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Se eri in contabilità ordinaria, contano i ricavi con il principio di competenza; se eri in semplificata, vale il criterio di cassa.
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Se inizi l’attività in corso d’anno, il limite si proporziona ai giorni:
(85.000 € × giorni di attività) / 365. -
Se svolgi più attività con codici ATECO diversi, si considera la somma di ricavi/compensi di tutte le attività.
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Nel conteggio del superamento non rientrano i proventi della cessione di beni strumentali e, più in generale, altri incassi “non compensi” (es. cessione clientela).
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I diritti d’autore concorrono al limite di 85.000 euro solo se correlati all’attività di lavoro autonomo svolta.
✅ Spese per personale: massimo 20.000 euro lordi
Altro requisito: spese per lavoro dipendente e accessorio non oltre 20.000 euro lordi complessivi.
2) Quando si esce dal forfettario (le 2 soglie da ricordare)
Qui spesso nasce confusione, quindi teniamola semplice:
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Fino a 85.000 € → resti forfettario anche l’anno dopo.
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Oltre 85.000 € e fino a 100.000 € → resti forfettario nell’anno in corso, ma esci dall’anno successivo.
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Oltre 100.000 € → fuoriuscita immediata dal regime nel corso dell’anno e IVA da applicare a partire dalle operazioni che determinano il superamento.
3) Cause che impediscono l’accesso (o fanno decadere)
Non possono applicare il forfettario, tra gli altri:
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chi usa regimi speciali IVA o altri regimi forfettari di determinazione del reddito (esempi elencati nel documento);
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non residenti, salvo eccezioni (UE/SEE con adeguato scambio info e almeno il 75% del reddito prodotto in Italia);
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chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati/terreni edificabili o alcune cessioni intracomunitarie specifiche;
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chi partecipa a società di persone/associazioni/imprese familiari o controlla s.r.l./associazioni in partecipazione in determinate condizioni.
Focus partecipazioni: cosa fare (e quando)
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Se hai partecipazioni in società di persone/associazioni/imprese familiari, l’impedimento va eliminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui vuoi applicare il forfettario.
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Se acquisisci una partecipazione in corso d’anno (es. eredità), in linea generale puoi uscire dal forfettario dall’anno successivo, salvo cessione entro fine anno.
Focus s.r.l.: quando scatta la causa ostativa
Serve che si verifichino insieme:
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controllo diretto/indiretto di s.r.l. (o assoc. in partecipazione) e
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attività della società riconducibile a quella del contribuente.
Se manca una delle due, la causa ostativa non opera.
Focus “ex datore di lavoro”: regola del 50%
La causa ostativa scatta se i ricavi/compensi verso (ex) datori di lavoro (o soggetti riconducibili) sono superiori al 50%.
Nel documento è ricordata anche l’eccezione per chi avvia una nuova attività dopo pratica obbligatoria.
Redditi da lavoro dipendente/assimilati: soglia 2026
Nel documento si evidenzia che per il 2026 la soglia è 35.000 euro (in luogo dei 30.000).
È inoltre indicato che il limite può essere irrilevante se il rapporto è cessato alle condizioni riportate nell’informativa.
4) Come si calcolano tasse e imposta sostitutiva (senza paroloni)
Nel forfettario:
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prendi i ricavi/compensi incassati;
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applichi il coefficiente di redditività previsto per il tuo codice ATECO;
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sul reddito imponibile così determinato, applichi l’imposta sostitutiva.
L’informativa ricorda che l’imposta sostitutiva è 15%.
Aliquota 5% “start-up” (primi 5 anni): quando si può
È possibile l’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta se si rispettano le condizioni indicate (tra cui: niente attività nei 3 anni precedenti; non mera prosecuzione, salvo pratica obbligatoria; e ulteriori condizioni in caso di prosecuzione di attività altrui).
Esempio (solo per capirci):
Ricavi 50.000 €, coefficiente (esempio) 70% → imponibile 35.000 € → imposta 15% = 5.250 €.
5) Semplificazioni: meno adempimenti (ma documenti in ordine)
Chi applica il forfettario:
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è esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta scritture contabili (resta l’obbligo di conservazione dei documenti).
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ai fini IVA, è esonerato da liquidazioni/versamenti, registri, comunicazioni periodiche e dichiarazione annuale (restano obblighi di numerazione e conservazione fatture acquisto e bollette doganali).
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non opera ritenute alla fonte in certi casi e non subisce ritenuta d’acconto sui ricavi/compensi, secondo quanto riepilogato nel documento.
6) Contributi INPS: riduzione del 35% (Artigiani e Commercianti)
Se sei iscritto alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti, l’informativa ricorda la possibilità di una riduzione del 35% dei contributi (fissi e proporzionali), su opzione.
L’opzione (o la revoca) va espressa entro il 28 febbraio dell’anno per cui si intende usufruire (o revocare) la riduzione.
Checklist pratica: ti conviene (o puoi) stare nel forfettario 2026?
Spunta una ad una:
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Ricavi/compensi 2025 (ragguagliati) ≤ 85.000 €
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Se più ATECO: ho sommato tutto correttamente
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Ho escluso correttamente proventi “non compensi” (es. cessione beni strumentali)
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Spese per lavoro dipendente/accessorio ≤ 20.000 € lordi
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Non sono in regimi speciali IVA
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Non ho partecipazioni “incompatibili” (o le ho sistemate entro i termini)
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Se controllo una s.r.l.: verifico le due condizioni (controllo + attività riconducibile)
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Non lavoro “quasi solo” per ex datore di lavoro (regola >50%) salvo eccezioni
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Redditi dipendente/assimilati: controllo la soglia (per 2026 35.000 € come da informativa)
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Se artigiano/commerciante: valuto opzione riduzione INPS 35% entro 28/02
Se vuoi, possiamo fare insieme una verifica “a prova di errore” partendo dai tuoi dati reali (fatturato, clienti, situazione partecipazioni e redditi).
Francesco Paolo La Francesca – Consulente Tributario Qualificato ATI e Certificato UNI 11511

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