Con l’inizio del 2026 entrano in scena diverse novità che interessano lavoratori e datori di lavoro, in particolare su previdenza complementare e gestione del TFR. In questa guida ripercorriamo i punti chiave emersi dall’InfostudioLF lavoro del 10.01.2026, traducendoli in modo semplice e operativo.
1) Previdenza complementare: aumenta il limite di deducibilità
Dal periodo d’imposta 2026 viene previsto l’innalzamento del limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare:
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da € 5.164,57 a € 5.300 (contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro/committente).
Caso particolare: “prima occupazione” dopo il 31 dicembre 2006
Per chi rientra nel regime agevolato (prima occupazione successiva al 31/12/2006), viene aggiornata anche la regola per dedurre contributi “extra” rispetto al limite annuo:
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si potrà dedurre l’eccedenza oltre € 5.300 fino a un massimo di € 2.650 annui, con un massimo complessivo annuo che può arrivare fino a € 7.950.
📌 Nota importante: nel documento è indicato il 1° luglio 2026 come data di entrata in vigore della disposizione; sono attesi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su decorrenza e coordinamento col vecchio limite.
2) Trasferimento della posizione: possibili novità sulla “portabilità” del contributo datoriale
Resta il diritto del lavoratore, dopo due anni di partecipazione, di trasferire l’intera posizione individuale ad altra forma pensionistica scelta. La novità segnalata riguarda la soppressione di una clausola che, di fatto, spesso “legava” il contributo datoriale a regole e limiti previsti dalla contrattazione collettiva, con effetti diversi tra fondi “chiusi” e “aperti”.
Nel documento si evidenzia che questa modifica potrebbe aprire alla portabilità del contributo datoriale anche su un nuovo fondo prescelto (chiuso o aperto), ma si attendono chiarimenti ufficiali. Decorrenza indicata: 1° luglio 2026.
3) Fondo Tesoreria INPS: si amplia la platea dei datori tenuti al versamento del TFR
La Legge di Bilancio 2026 modifica i criteri per individuare i datori privati obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2026
Con effetto dai periodi di paga dal 1° gennaio 2026, nell’obbligo rientrano anche i datori che raggiungono la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi all’avvio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Regola “ponte” per 2026 e 2027
Per gli anni 2026 e 2027, l’effetto della nuova norma non opera se la media annuale dell’anno precedente è inferiore a 60 lavoratori.
Dal 2032 la soglia scende a 40
Dal 1° gennaio 2032 è prevista la riduzione a 40 lavoratori come soglia per far scattare l’obbligo (sempre con riferimento alla media dell’anno precedente).
✅ Conferma importante: se il lavoratore ha già scelto di destinare il TFR a una forma pensionistica complementare, il datore continua a non avere obblighi di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS per quel lavoratore.
4) Conferimento del TFR e “silenzio-assenso”: cosa cambia dal 1° luglio 2026
Qui arrivano novità molto pratiche, soprattutto per le assunzioni.
A) Dipendenti di prima assunzione
Dal 1° luglio 2026 (esclusi i lavoratori domestici) è prevista un’adesione automatica alla previdenza complementare:
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verso la forma collettiva prevista da accordi/CCNL (anche territoriali o aziendali);
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se ce n’è più di una, salvo diverso accordo aziendale, si sceglie quella con più aderenti in azienda;
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se non esiste una forma prevista, il TFR confluisce nella forma residuale indicata nel documento (attualmente Fondo COMETA).
In caso di silenzio-assenso, è previsto il versamento di:
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intero TFR e
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anche della contribuzione di datore e lavoratore (novità evidenziata nel documento), con alcune eccezioni.
Eccezioni segnalate:
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la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria (solo per la sua quota) se la RAL è inferiore all’assegno sociale;
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se l’adesione automatica è al fondo residuale (COMETA), il testo richiamato parla espressamente del solo conferimento del TFR.
🕒 Rinuncia entro 60 giorni: il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dalla prima assunzione (in luogo dei precedenti 6 mesi) scegliendo:
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un’altra forma pensionistica;
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oppure di mantenere il TFR in azienda (art. 2120 c.c.).
📌 Obbligo informativo del datore: al momento della prima assunzione il datore deve informare su accordi applicabili, meccanismo di adesione automatica, fondo destinatario e scelte/tempi.
B) Dipendenti NON di prima assunzione
Dal 1° luglio 2026, all’assunzione il datore deve:
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informare sugli accordi/CCNL in tema di previdenza complementare;
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verificare la scelta già fatta dal lavoratore nel precedente rapporto (con dichiarazione).
Se il lavoratore ha già un’adesione:
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può indicare entro 60 giorni a quale fondo conferire il TFR maturando;
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se non indica nulla entro il termine, si applica l’adesione automatica come sopra (TFR + contribuzioni nella misura definita dagli accordi).
Nel documento si segnala che sembra evincersi che il silenzio-assenso non operi per chi nel precedente lavoro aveva scelto di mantenere il TFR in azienda.
5) Altre novità “lavoro” in evidenza (promemoria rapido)
Dalla stessa informativa segnaliamo anche:
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Decreto Milleproroghe (DL n. 200/2025): proroga al 31/12/2026 delle modalità del fondo di garanzia per PMI; slitta al 1/1/2027 l’entrata in vigore dei Testi unici (sanzioni, tributi minori, riscossione, giustizia tributaria, imposte indirette); fissato al 31/3/2026 il termine per stipula polizze rischi catastrofali per piccole e microimprese; non risultano proroghe sugli incentivi assunzioni del Decreto Coesione.
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Settori/professioni con disparità uomo-donna >25%: individuati per il 2026 con Decreto interministeriale n. 3795/2025, sulla base elaborazioni ISTAT (media annua 2024).
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Sicurezza sul lavoro: conversione del decreto con Legge n. 198/2025, con novità su formazione per imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione e attenzione ai lavoratori più fragili.
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Interessi legali all’1,60% dal 1/1/2026 e riflessi sulle somme aggiuntive INPS per omissioni/ritardi contributivi (per contributi con scadenza dal 1/1/2026).
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Conguaglio fine anno 2025: istruzioni INPS su operazioni di conguaglio e riflessi Uniemens.
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INAIL: codice CNEL: dal 12/1/2026 da indicare nelle denunce/comunicazioni di infortunio e malattia professionale (per acquisire info su CCNL e firmatari).
6) Scadenze principali di gennaio 2026 (calendario operativo)
Ecco le scadenze evidenziate nel documento (utile per aziende e consulenti):
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10 → 12 gennaio: contributi INPS trimestrali personale domestico (ott–dic 2025) + contributi trimestrali Fondi M. Negri / A. Pastore / M. Besusso.
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15 gennaio: comunicazione del sostituto d’imposta ai sostituiti se intende prestare assistenza fiscale.
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16 gennaio: ritenute IRPEF di dicembre 2025 + contributi INPS (dipendenti, ex-ENPALS, ex-INPGI, Gestione Separata) + invio facoltativo 770 mensile.
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20 gennaio: contributi Previndai e Previndapi trimestrali (ott–dic 2025).
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31 gennaio → 2 febbraio: invio UniEmens + denunce (ex-ENPALS, agricoli) + collocamento obbligatorio (prospetto informativo) + stampa Libro Unico (variabili dicembre).
Francesco Paolo La Francesca – Consulente Tributario Qualificato ATI e Certificato UNI 11511
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infostudiolf lavoro – 10.01.2026
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