Con la Legge di bilancio 2026, 219 voti favorevoli, 125 contrari e 3 astenuti, il 29.12.2025 ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul Ddl di bilancio 2026 quindi, arriva la “rottamazione-quinquies”, una nuova definizione agevolata che riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023 (attenzione: conta la data di “consegna del ruolo”, non la data in cui il ruolo è diventato esecutivo).
L’obiettivo è “alleggerire” il debito eliminando varie componenti accessorie, ma non tutti i debiti rientrano: il perimetro è più ristretto rispetto alle rottamazioni precedenti.
Cosa si paga e cosa viene “stralciato”
Con la rottamazione-quinquies:
✅ si paga il capitale per intero (l’imposta o il contributo dovuto)
❌ vengono invece stralciati:
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sanzioni amministrative;
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interessi presenti nel carico (es. interessi da ritardata iscrizione a ruolo);
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interessi di mora (art. 30 DPR 602/73);
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compensi di riscossione, se ancora dovuti.
Caso particolare: multe stradali (CdS) irrogate da Amministrazioni statali → lo stralcio riguarda solo interessi e maggiorazioni di legge (non la sanzione in sé).
Quali debiti rientrano davvero (punto chiave)
La rottamazione-quinquies è limitata a specifiche tipologie di carichi, tra cui:
1) Imposte da controlli “automatici” o “formali”
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Liquidazione automatica: art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72
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Controllo formale: art. 36-ter DPR 600/73
➡️ In pratica, parliamo spesso di avvisi bonari e ruoli che derivano da controlli sulle dichiarazioni.
2) Contributi INPS dichiarati ma non versati
Rientrano i contributi INPS non pagati, esclusi quelli derivanti da accertamento (spesso in quel caso non c’è ruolo, ma avviso di addebito INPS).
3) Possibili inclusioni “tipiche”
Il testo segnala che dovrebbero rientrare anche:
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carichi derivanti dall’incrocio dati con LIPE (per rinvio all’art. 54-bis)
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carichi da decadenza dalla dilazione dell’avviso bonario (art. 3-bis DLgs 462/97), perché collegati per natura a liquidazione automatica o controllo formale
E se sei decaduto da una rottamazione precedente?
Buone notizie: anche chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni può accedere, se i carichi sono di quelli ammessi (36-bis/54-bis/36-ter o INPS dichiarato e non versato).
C’è però un dettaglio importante:
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occorre essere non in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025;
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se invece eri in regola, continui con il vecchio piano alle scadenze originarie.
Scadenze e procedura: il calendario da segnare
📌 Entro 30 aprile 2026: invio domanda di rottamazione (indichi quante rate vuoi e ti impegni a rinunciare ai giudizi pendenti). La domanda va presentata anche se l’importo da pagare fosse zero in alcuni casi particolari.
📌 Entro 30 giugno 2026: Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’importo dovuto e il piano.
📌 Entro 31 luglio 2026: pagamento in unica soluzione oppure prima rata.
Rateizzazione
Si può pagare fino a 54 rate, dal 2026 al 2035.
Decadenza: regole più “morbide” rispetto al passato
Qui c’è una novità pratica rilevante: non si decade più al primo piccolo ritardo come avveniva in passato.
Si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento:
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dell’unica rata in scadenza 31 luglio 2026 (se scegli l’unica soluzione);
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di due rate (anche non consecutive) del piano rateale;
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dell’ultima rata del piano.
👉 Quindi, nel piano rateale, il mancato pagamento della prima rata (da solo) non dovrebbe far decadere automaticamente: la decadenza scatta al secondo mancato pagamento (o all’ultima rata).
Consiglio pratico: come capire subito se ti conviene
non aspettare l’apertura del portale. Nei primi giorni di gennaio 2026 possiamo già ricostruire la situazione, verificare quali carichi rientrano e predisporre i dati necessari per essere pronti da metà/fine gennaio (circa 20/01/2026).
Se vuoi, in Studio possiamo aiutarti a leggere correttamente la cartella/estratto e capire quali carichi rientrano davvero e quale piano rateale è sostenibile.
Francesco Paolo La Francesca – Consulente Tributario Qualificato ATI e Certificato UNI 11511

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