Se la tua organizzazione è ancora iscritta all’Anagrafe ONLUS, il 2026 segna un passaggio chiave: entro il 31 marzo 2026 bisogna decidere se iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e, in caso affermativo, in quale sezione. È una scelta che incide su statuto, adempimenti, regime fiscale e – in alcuni casi – anche sul tema “patrimonio”.
Perché proprio adesso?
Dopo la “comfort letter” della Commissione UE del 7 marzo 2025 e le modifiche normative successive, è stata fissata:
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la decorrenza dei nuovi regimi fiscali ETS dal 1° gennaio 2026
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la scadenza per il “passaggio” delle ONLUS al RUNTS al 31 marzo 2026 (in modo da evitare gli effetti più penalizzanti collegati alla perdita della qualifica).
In parole semplici: per molte ONLUS è il momento di “mettere in ordine” e scegliere la strada più adatta al proprio futuro.
Scenario 1: iscrizione al RUNTS (la scelta più frequente)
Se decidi di entrare nel RUNTS, non basta “fare domanda”: devi anche scegliere la sezione corretta e adeguare lo statuto di conseguenza. Le opzioni principali (per una ONLUS che non sia una rete associativa) sono cinque:
1) ETS “generico” (non commerciale)
È spesso la scelta naturale per associazioni/fondazioni che svolgono attività di interesse generale e coprono i costi anche con entrate corrispettive, ma restano “prevalentemente non commerciali” superando il test di non commercialità dell’art. 79 CTS.
2) Ente filantropico
Adatto a realtà che hanno come finalità primaria erogare risorse (denaro, beni, servizi) a sostegno di categorie svantaggiate o attività di interesse generale, con un’impostazione tendenzialmente gratuita/donativa.
3) APS (Associazione di Promozione Sociale)
Percorso possibile, ma richiede di rispettare regole specifiche (base associativa, prevalenza di volontari, ecc.). Per chi resta sotto determinate soglie può essere anche fiscalmente conveniente.
4) ODV (Organizzazione di Volontariato)
Simile ad APS quanto a vincoli (forte centralità del volontariato) e con regole dedicate.
5) Impresa sociale
È la strada per chi svolge attività con logica economica e corrispettivi, rientrando nelle attività previste dal d.lgs. 112/2017. Il regime fiscale, in generale, è meno vantaggioso rispetto ad altri ETS, ma può avere elementi di interesse (es. assetto organizzativo, possibilità limitata di distribuzione utili se in forma societaria).
Scenario 2: non iscriversi al RUNTS (attenzione al patrimonio)
Qui serve molta prudenza, perché la conseguenza tipica, se si prosegue come ente “del libro I del codice civile”, può essere l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale formato dopo l’iscrizione all’Anagrafe ONLUS (art. 10, c. 1, lett. f, d.lgs. 460/1997).
Ma esistono casi in cui NON ci si può iscrivere al RUNTS
Alcune ONLUS sono oggettivamente non iscrivibili, ad esempio:
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trust (manca il presupposto soggettivo di “ente” richiesto dal CTS);
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enti “bloccati” da controllo/direzione/nomine riconducibili a soggetti che impediscono la qualifica ETS (tipicamente per influenza determinante di amministrazioni pubbliche o altre situazioni previste dall’art. 4 CTS).
Per queste situazioni, una modifica normativa ha previsto che la perdita della qualifica ONLUS non comporti automaticamente scioglimento o devoluzione patrimoniale, se ricorrono specifiche condizioni statutarie e di destinazione stabile dei beni alle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali.
La domanda di iscrizione: cosa serve (in pratica)
La domanda va inviata telematicamente sul portale RUNTS all’ufficio territoriale competente (in base alla sede legale). In allegato servono, almeno:
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atto costitutivo e statuto adeguato alle norme inderogabili del CTS (e coerente con la sezione scelta);
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ultimi due bilanci approvati.
Punto delicato: i bilanci “in formato ETS”
Per le ONLUS, il tema bilanci è spesso quello che crea più intoppi: nella pratica, per presentare la domanda serve avere bilanci redatti/riclassificati secondo gli schemi ETS (se non lo sono, il RUNTS può sospendere la pratica finché non vengono sistemati).
Organo di controllo e revisione: quando scattano gli obblighi
Non tutte le ONLUS hanno gli stessi obblighi “di governance” una volta entrate nel RUNTS: dipende dalla forma (associazione/fondazione/impresa sociale) e dalle dimensioni (soglie su attivo, entrate, dipendenti). Se l’obbligo scatta e non viene rispettato, l’iscrizione può essere sospesa in attesa della nomina.
Notaio: quando serve davvero
Il notaio diventa necessario in alcuni casi, ad esempio:
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ONLUS con personalità giuridica (in molti casi);
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ONLUS senza personalità giuridica che vuole diventare ETS con personalità giuridica o impresa sociale;
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altri casi specifici legati alla “trasformazione” e alla verifica dei requisiti patrimoniali (art. 22 CTS).
Checklist semplice per arrivare pronti al 31 marzo 2026
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Verifica se l’ente è ancora ONLUS in Anagrafe o se è già transitato automaticamente (es. alcune ODV/APS).
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Mappa l’attività reale: “donativa”, “associativa”, “a corrispettivo”, ecc.
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Scegli la sezione RUNTS più coerente (e sostenibile) tra ETS generico / filantropico / APS / ODV / impresa sociale.
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Adegua statuto (clausole obbligatorie + regole della sezione scelta).
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Prepara bilanci (ultimi due) in schema ETS/riclassificati se necessario.
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Valuta se serve notaio e se scatta organo di controllo/revisione.
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Invia la domanda RUNTS entro il 31/03/2026.
Se vuoi, possiamo aiutarti a: scegliere la sezione, verificare statuto e bilanci, valutare obblighi di governance e predisporre una roadmap operativa (senza stress e senza sorprese).
Francesco Paolo La Francesca – Consulente Tributario Qualificato ATI e Certificato UNI 11511

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